Statuto
STATUTO
Denominazione
Art. 1 – È costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000 l’Associazione di Promozione Sociale denominata “RICREO”.
Sede
Art. 2 – L’Associazione ha sede legale in Uggiate Trevano (Co), Via Istituto Suore Santa Maria di Loreto n.3.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Durata
Art. 3 – La durata dell’Associazione è illimitata.
Scopi dell’Associazione
Art. 4 – L’Associazione non ha scopo di lucro.
Essa si pone come oggetto istituzionale lo svolgimento di attività di utilità sociale nei confronti degli associati e terzi con finalità di carattere culturale, educativo, etico ed estetico.
L’Associazione si impegna per la promozione dei diritti, delle risorse e delle potenzialità dell’infanzia e riconosce i principi dei diritti umani universali dichiarati nella carta dell’ONU.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione potrà promuovere ed organizzare corsi di formazione, iniziative culturali e sociali nonché operazioni economiche e finanziarie ritenute necessarie.
L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi
Associati
Art. 5 – L’Associazione è aperta a tutti coloro che, accettando gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati alle sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno.
Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli, Enti privati e pubblici, aventi attività e scopi non in contrasto con quelli della presente “Associazione”.
La quota associativa è intrasmissibile.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario nel libro Soci, sempre disponibile per consultazione da parte degli associati.
Art. 6 – Il numero dei soci è illimitato.
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati. Può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Diritti dei soci
Art. 7 – I soci aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.
Tutti i soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci rendiconti e registri dell’Associazione.
Doveri dei soci
Art. 8 – Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Recesso/esclusione/decadenza
Art. 9 – La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
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per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
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per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
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per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
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non osservi le disposizioni dello Statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
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non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione;
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danneggi in qualunque modo con il suo operato l’Associazione;
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per morosità nel pagamento della quota associativa,
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per decesso;
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per indegnità (la indegnità verrà riconosciuta dall’Assemblea dei soci).
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul Patrimonio dell’Associazione.
Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Gli organi dell’Associazione
Art. 10 – Gli organi dell’Associazione sono:
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L’Assemblea;
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Il Consiglio direttivo;
Tutte le cariche sociali e tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo onorifico e gratuito; gli incaricati hanno diritto al solo rimborso delle spese stabilito dall’Assemblea.
Art. 11 – L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione per l’approvazione del rendiconto mediante avviso pubblico affisso all’albo dell’Associazione contenente l’ordine del giorno e la sede ove si tiene la riunione, almeno 15 giorni prima dell’adunanza dei soci.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; può essere tenuta presso la sede sociale o in altro luogo purché in ambito provinciale.
Art. 12 – L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano del Consiglio. Egli procede subito alla elezione dell’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e dal Segretario.
Tutte le deliberazioni dell’assemblea (ordinaria e straordinaria) debbono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea e trascritto su apposito registro.
Art. 13 – L’assemblea ordinaria delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri.
L’Assemblea ordinaria è legalmente costituita quando sono presenti la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza di voti. Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Associazione lo ritenga opportuno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non sono consentiti voti per delega
Art. 14 – L’assemblea in seduta straordinaria:
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delibera le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
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decide in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del Patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall’art. 29;
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nomina il liquidatore.
Art. 15 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, eletti dall’Assemblea fra i propri aderenti. Resterà in carica per 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 16 – Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione può eleggere, nel proprio seno, un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, nonché altre eventuali cariche che si rendano necessarie.
Art. 17 – Il Consiglio è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni qual volta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l’approvazione della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Art. 18 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.
Il Consiglio direttivo:
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redige e presenta all’Assemblea il rendiconto consuntivo e quello preventivo;
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ammette nuovi soci;
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esclude i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto.
Art. 19 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte alle autorità, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea.
Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.
In caso di suo impedimento lo sostituisce il Vice Presidente e in subordine il Consigliere più anziano.
Art. 20 – Il Segretario
Il Segretario resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Svolge le seguenti funzioni: tiene aggiornata la contabilità, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei registri contabili e il registro degli associati.
Patrimonio
Art. 21 – Il Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o associati.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività sociale.
Art. 22 – Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dai versamenti volontari degli associati;
e) dal ricavato dall’organizzazione di eventi o partecipazione ad esse;
f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
h) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.
Art. 23 – All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 24 – L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.
E’ comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti al Patrimonio sociale sono a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Rendiconto
Art. 25 – L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi deve essere convocata l’Assemblea per approvare il rendiconto consuntivo, il rendiconto preventivo e la relazione del Presidente, oppure entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano.
Il rendiconto consuntivo e preventivo sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto all’art. 13. Devono essere depositati presso al sede sociale almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
Organismi di controllo e di garanzia
Art. 26 – Sono organismi di controllo e di garanzia:
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il Consiglio dei revisori;
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il Collegio dei probiviri.
Art. 27 – Il Consiglio dei revisori, se nominato dall’Assemblea, è costituito da tre membri eletti annualmente dall’Assemblea che possono essere anche non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I revisori debbono controllare e rivedere i libri di amministrazione, nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con una relazione illustrativa.
Partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio direttivo e all’Assemblea senza avere diritto di voto.
Art. 28 – Il Collegio dei probiviri decide su tutte le controversie relative al rapporto associativo, che dovessero insorgere tra gli associati e l’Associazione. Le controversie saranno quindi sottoposte al giudizio inappellabile del Collegio dei probiviri, quali arbitri amichevoli che giudicheranno ex bono et aequo e senza formalità di procedura.
Ogni tre anni, in sede di Assemblea , saranno nominate almeno tre persone che costituiranno il Collegio dei probiviri.
Scioglimento
Art. 29 – L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Provvede inoltre a nominare uno o più liquidatori.
Le relative spese saranno a carico degli associati.
Il Patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto ad altra Associazione analoga o ad altre Associazioni con finalità di utilità sociale.
Disposizioni Finali
Art. 30 – Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme vigenti in materia.